ASSOCIAZIONE MEDICO LEGALE ALESSANDRIA - ASTI  

Home Page
Novità e Comunicazioni
Statuto
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Onorari
Soci alla Memoria
Richieste di collaborazione
Medici Associati altre specialità
Modulistica
Verbali/Download
Convegni/Eventi
Contattaci
Link

ART. 1
E' costituita l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE MEDICO LEGALE ALESSANDRIA-ASTI Ovvero, in forma abbreviata A.M.L.A.A.
L'associazione ha sede in Alessandria, Via Mazzini, 30; non ha fini di lucro con divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 2
L'associazione ha per scopo la difesa della professionalità medico-legale in tutte le sue espressioni.

Tale obiettivo dovrà essere perseguito:
a)sensibilizzando i rappresentanti della Magistratura sulla necessità di nominare consulente tecnico, i medici qualificati dalla specializzazione in Medicina Legale.
b) promuovendo l'istituzione di un osservatorio permanente dell’attività peritale in campo medico;
c)rapportandosi con le imprese di assicurazioni al fine di uniformare i tariffari minimi e di promuovere le migliori forme di collaborazione con i fiduciari specialisti in medicina legale;
d)contattando gli Ordini e le associazioni mediche delle province di Alessandria ed Asti proponendosi come punto di riferimento culturale e professionale, anche attraverso incontri interdisciplinari;
e)vigilando sull’aplicazione dei tariffari professionali e intervenendo per censurare e correggere comportamenti contrari alla professionalità medico-legale;
f)promuovendo l’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, in collaborazione con le istituzioni e gli enti operanti sul territorio e con le società cliniche e forensi;
g)istituendo lista di specialisti in altre discipline disponibili ad operare congiuntamente con lo specialista in Medicina Legale, quando ne sia ritenuta opportuna la collaborazione.

ART. 3

la domanda di adesione a soci ordinari deve essere presentata e corredata dalla firma di due soci ordinari o fondatori e deve esser approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 4
I soci si distinguono in ordinari e onorari:

a) sono soci ordinari, oltre ai fondatori, i medici iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle province di Alessandria e Asti, specializzati in medicina legale, che ne abbiano fatto richiesta e la cui iscrizione sia approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo;
b) sono soci onorari quelle personalità che danno lustro alla medicina legale. Essi sono designati a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo.

ART 5

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, e per la perdita dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

ART. 6

Hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e per le modifiche dello Statuto i soli soci ordinari o fondatori.

ART. 7
SONO ORGANI SOCIALI

  • Il Presidente
  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere

ART. 8
IL PRESIDENTE


E' il legale rappresentante dell’Associazione.
Viene eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza degli iscritti.
Presiede il Consiglio Direttivo.

ART. 9
ASSEMBLEA DEI SOCI


L'assemblea è l'organo costituito dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
L'assemblea dei soci, che è sovrana, si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente inviata tramite e-mail.

Le funzioni dell’assemblea sono le seguenti:

a) Discutere l'attività della associazione svolta nel corso dell'anno e la programmazione futura; b) Eleggere ogni due anni i cinque Ministri del Consiglio Direttivo previa accettazione dell’incarico da parte degli interessati; c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo e deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale per le diverse categorie dei soci; la quota associativa è intrasmissibile. d) Approvare le modifiche dello Statuto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea elegge preliminarmente il presidente e il segretario della seduta di rinnovo dell’Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO


E' l'organo direttivo dell’AMLAA, eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, e dura in carica due anni o fino alla elezione successiva. Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le funzioni del Direttivo sono le seguenti: a)Elaborare i programmi dell’Associazione e provvedere all’esecuzione dei deliberati dell'assemblea; b)Esaminare le domande di iscrizione dei nuovi soci e deliberarne l’accettazione o il rigetto; c)Deliberare la revoca dell’appartenenza all’Associazione e darne comunicazione all’Assemblea; d)Proporre all’Assemblea l’importo delle quote associative annue per le diverse categorie dei soci e per l’invito delle liste di specialisti in altre discipline; e)Convocare l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria; f)Decidere la costituzione dei gruppi di lavoro, nominarne i componenti e fissarne i compiti; g)Propone all'Assemblea modifiche dello statuto; h)Proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari. i)Proporre all’Assemblea gli specialisti in altre discipline che abbiano fatto richiesta d’inserimento nella lista di cui all’art. 2 lettera g). Il Consiglio Direttivo è convocato tramite e-mail dal Presidente, che predispone l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri. E’ ammessa una sola delega tra i Consiglieri, con eccezione per il Presidente. In caso di suo impedimento il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano, che non può disporre di deleghe. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso di impedimento dei segretario, funge da segretario il consigliere più giovane.

ART. 11
IL SEGRETARIO


a)Su mandato del Presidente può gestire i rapporti con i soci, con le associazioni professionali, con le istituzioni della sanità e forensi e con le imprese operanti nel settore delle assicurazioni. b)Su indicazioni del Consiglio Direttivo invia le convocazioni del Consiglio medesimo e dell’Assemblea comprensive dell'ordine del giorno e dà la dovuta e necessaria pubblicizzazione delle convocazioni e delle decisioni assembleari.

ART. 12
IL TESORIERE


Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’Associazione e predispone il bilancio-rendiconto preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione; tale rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

ART. 13

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta. I beni saranno devoluti ad altra associazione similare.


Scarica lo Statuto


A.M.L.A.A. - Via Mazzini 30 - 15121 - Alessandria (AL) Italia Privacy